.. IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE
3/2010 DEL PRESIDENTE EPAP ...
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
E’ apparsa sul sito dell’EPAP la comunicazione 3/2010 del Presidente Pirrello a chiarimento su alcuni temi quali: STATUTO (RIELEGGIBILITA’ - REQUISITI DI ONORABILITA’ E DI PROFESSIONALITA’); OBBLIGO DI ISCRIZIONE IN EPAP; INVESTIMENTI-RENDIMENTI DEL 2008.
A me interessa in questa sede dire qualcosa circa la rieleggibilità giacché quanto dice il Presidente Pirrello non corrisponde alla realtà. Vediamo di intenderci, una volta per tutte.
Il vecchio statuto all’art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo generale, comma 1, diceva tra l’altro....” esso dura in carica quattro anni, ed i componenti sono rieleggibili per non più di altri due mandati consecutivi”.
Questo significa che un consigliere appena eletto poteva ripresentarsi per altri due mandati oltre a quello in corso della durata ciascuno di quattro anni. E’anche ovvio che fatti tre mandati consecutivi sarebbe stato sufficiente non ripresentarsi per un quarto mandato per ricominciare nella tornata successiva al quarto.
Lo Statuto attuale tratta della questione negli articoli che sotto riporto, almeno per la parte di interesse.
Art. 6 - Il Consiglio di Indirizzo Generale
1. Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all’Ente per ciascun Collegio Elettorale, suddivisi per ciascuna delle categorie professionali confluenti ell'Ente, con arrotondamento all’unità intera per ogni frazione inferiore a mille; esso dura in carica cinque esercizi finanziari. I componenti restano in carica sino al termine previsto per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio della loro carica e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un membro per ogni categoria, incrementato, per le categorie i cui iscritti all'Ente superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente ogni 5.000 iscritti, e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, è nominato dal Presidente dell'Ente su deliberazione del Consiglio di Indirizzo Generale sulla base della designazione effettuata dal Consiglio Nazionale di ciascuna delle categorie interessate, seguendo la graduatoria dei risultati delle elezioni di cui all’art. 6.
2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque esercizi finanziari. Gli amministratori restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale previsto all’art. 6, comma 1, e possono essere rieletti per non più di altri due mandati
Art. 11 - Il Presidente
1. Il Presidente dura in carica cinque esercizi finanziari ed è rieleggibile per non più di altre due volte. Il Presidente rimane in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, provvedendo altresì a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, promuovendone l’insediamento.
Art. 12 - Comitati dei Delegati
1. Per ciascuna delle categorie professionali, quali individuate dall'art. 1 del presente Statuto, viene costituito ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, un Comitato di Delegati, composto di tre membri eletti dagli iscritti appartenenti a ciascuno dei Collegi elettorali di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).
2. I componenti di ciascun Comitato sono eletti, con separata elezione, nella stessa tornata elettorale indetta per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo Generale, con le modalità previste dal Regolamento elettorale; essi devono possedere il requisito della onorabilità e della professionalità di cui all’art. 14 e devono comunque appartenere all'area degli iscritti di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103. Il possesso dei requisiti sopra indicati deve essere comprovato, secondo le indicazioni del regolamento elettorale fin dal momento della presentazione della candidatura. I delegati rimangono in carica cinque esercizi finanziari e sono rieleggibili per non più di altri due mandati.
Art. 22 - Norme Transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 5 ed all’articolo 12 comma 3 hanno applicazione con il prossimo mandato elettorale.
2. Le norme concernenti la durata del mandato, previste dall’art. 6, comma 1, dall’art. 8, comma 2, dall’art. 11, comma 1 e dall’art. 12, comma 2 del presente Statuto, si applicano dal mandato successivo a quello in corso alla data del 23 giugno 2008.
Il Presidente Pirrello dice che il termine rieleggibile ha valore assoluto. Ma cosa significa rieleggibile? Questo termine indica che un qualsiasi soggetto eletto una prima volta in un organismo ha la possibilità di essere eletto nuovamente ovvero è rieleggibile. Quindi quando si scrive “sono rieleggibili per non più di altri due mandati” significa che i mandati per uno stesso soggetto, in costanza di vigore del regolamento che così recita, possono essere tre consecutivi o anche non consecutivi.
Ma come si calcola il numero di mandati? E’ pacifico negli usi ma anche nella giurisprudenza, come sono certo sappia bene anche il Presidente Pirrello, che i mandati per ciascun soggetto si calcolano in base al numero di consiliature (così si dice almeno in questo caso) nell’ambito della vigenza delle norme statutarie o regolamentari che sovrintendono quella elezione.
Se per ipotesi le norme che regolano le elezioni cambiano nel corso del terzo mandato e senza che esista nel nuovo regolamento una norma specifica che reciti diversamente, il conto dei mandati riparte da uno. Detto per inciso in questa stessa situazione si sono trovati molti Presidenti di Ordini Regionali al momento dell’entrata in vigore del D.P.R. 8 luglio 2005, n.169- “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”. In virtù del quale anche coloro che avevano esaurito la possibilità di essere rieletti con la precedente normativa hanno potuto ricandidarsi e, con il consenso dei propri iscritti, essere rieletti.
A questo punto richiamo, per chiarezza di esposizione, la norma transitoria, che stabilisce che “...la durata del mandato, previste dall’art. 6, comma 1, dall’art. 8, comma 2, dall’art. 11, comma 1 e dall’art. 12, comma 2 del presente Statuto, si applicano dal mandato successivo a quello in corso alla data del 23 giugno 2008. Ovvero, la durata del mandato, e non altro, che passa da quattro a cinque anni entrerà in vigore con la consiliatura che stiamo per eleggere nei prossimi giorni di marzo. Quindi gli attuali componenti del CdA, del CIG o del Comitato dei Delegati che abbiano due o tre mandati con il vecchio statuto ripartono da uno, quello che svolgeranno se saranno eletti, e potranno riproporre la loro candidatura per essere rieletti, sempre che gli iscritti lo vogliano, altre due volte consecutive. Quindi chi è eletto in queste elezioni lo sarà per una durata di consiliatura di cinque anni e avrà, in linea teorica, la possibilità di essere rieletto per altre due volte e quindi rimanere negli organi EPAP per 15, dicasi quindici anni oltre a quelli che ha già fatto con il vecchio Statuto. E il fatto che dopo non possano più essere rieleggibili (sempre che lo
Statuto non sia modificato un altra volta) non è che ci riempie di soddisfazione.
Questa è la contabilità. Con buona pace del Presidente Pirrello che su questo argomento almeno avrebbe fatto meglio a sorvolare.
Siccome in queste elezioni, nella spasmodica ricerca del consenso se ne sente dire, o si leggono, di tutti i colori, io credo di avere la responsabilità di andare al cuore del problema.
Quale ragione c’era di variare lo Statuto e il Regolamento? Oltre ovviamente a quella di precostituirsi la strada per fare altri quindici anni all’interno dell’ente.
Qualcuno dice che c’erano, discendenti dalla norma, difficoltà di rapporti fra i vari organi sopratutto CdA e CIG ed era quindi necessario precisare meglio ruoli, funzioni, responsabilità. La verità è che se difficoltà di rapporti ci sono stati è dipeso soltanto dalle esasperate individualità di molti il cui unico obiettivo era quello di primeggiare sugli altri; il CIG sul CdA e viceversa, in una confusione di ruoli e di prerogative che qualche problema ha prodotto.
Io mi limito a prendere atto che il CIG ha prodotto un sistema elettorale balordo, che ha ridotto la possibilità dell’elettorato passivo, che ha allungato i tempi di permanenza nello stesso organo. Così come prendo atto della caparbia volontà di giustificare un’operazione che non ha giustificazione. Siccome appartengo a quella generazione in cui i principi sono principi e non elastici di mutande mi è sufficiente questo per dire che chi ha fatto questa operazione non può rimanere in Epap e mi auguro che i colleghi toscani davvero contribuiscano al rinnovamento.
VITTORIO D’ORIANO