
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Si ritiene utile ricordare che il contributo integrativo tra professionisti iscritti alla stessa Cassa Previdenziale è dovuto unicamente da un solo iscritto, purchè nel contesto di uno stesso incarico (ad esempio collaborazioni sullo stesso lavoro) come riportato testualmente di seguito.
Art. 4 comma 2 del Regolamento Epap
La maggiorazione percentuale di cui al precedente comma (omissis) è fissata nella misura del due per cento ed il relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul documento fiscale emesso dai soggetti di cui all’art. 1 (omissis). Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute emesse da un iscritto verso altro iscritto all’Ente, anche in quanto partecipante ad associazioni o società, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo sia stato, comunque, applicato sull’intero corrispettivo dell’incarico unitario stesso. Il contributo integrativo è invece dovuto quando i soggetti di cui all’art. 1 (omissis) sono i destinatari finali della prestazione professionale.