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Circolare n.337 – Recupero debito Formativo

CIRCOLARE N° 337

Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo - Percorso di recupero -

Errata corrige

Il Consiglio Nazionale dei Geologi,

considerato:

- la necessità di dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nel vigente Regolamento APC, ed in pmiicolare all'mi. 8;

- la necessità di definire una comune procedura disciplinare di attivazione dei procedimenti disciplinari e le relative sanzioni per gli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell' APC;

- che la suddetta procedura, pur nel rispetto del principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedimenti e sanzioni disciplinari, deve garantire un trattamento equo a tutti gli iscritti, indipendentemente dali' appartenenza territoriale;

- che la norma transitoria, di cui ali' art. l O del vigente Regolamento APC, considera sperimentale i primi tre anni di applicazione del medesimo Regolamento;

- la proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. nella riunione del 18 febbraio 2011

DELIBERA

di istituire, in via straordinaria, un percorso di recupero del debito formativo a carico degli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell' APC previsto per il triennio 2008-2010 entro il termine del 31 dicembre 2010. Tale percorso prevede la possibilità di recuperare i crediti mancanti rispetto ai 50 crediti previsti per il triennio 2008-2010 entro 18 mesi, a far data dal l giugno 2011, come di seguito indicato:

a) all'iscritto che non abbia conseguito alcun credito nel triennio 2008-2010 è comunicata una nota di diffida, ed è contestualmente riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal l o giugno 2011;

b) all'iscritto che, nel triennio 2008-2010, abbia conseguito un numero di crediti compreso tra l e 49, è riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi, a far data dal l o giugno 2011. Qualora, alla scadenza dei 18 mesi, l'iscritto di cui ai punti a) e b) non abbia assolto l'obbligo dell'APC relativo al triennio 2008-2010, gli OO.RR. commineranno nelle forme previste la sanzione della sospensione, nel rispetto delle previsioni dell'ari. 14 della legge 61611966 e dell'art. 40 delle Norme Deontologiche.

IL PRESIDENTE
Gian Vito Graziano

 

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